Comuni Italiani Art. 31 - Competenze. Statuto Comunale di Sorgā (Provincia di Verona - Veneto). La carta fondamentale dei cittadini sorgaresi

Statuto Comune di Sorgā

Titolo II - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 31 - Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, o ai responsabili dei settori comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dā attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
a) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilitā ai responsabili dei settori;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio:
d) assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove:
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del settore interessato;
g) detta ai Responsabili di settore i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio:
i) esprime parere in merito alla nomina e revoca il direttore generale e in merito al conferimento delle stesse al Segretario Comunale;
j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento;
l) esercita funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o da altro Statuto ad altro organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato, sentito il direttore generale;
p) determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva i Peg su proposta del direttore generale dopo aver concordato gli obiettivi con i Responsabili delle posizioni organizzative.

 
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Art. 30 - Funzionamento della Giunta
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