1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco e la loro nomina è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. 3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta Comunale coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. 4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale. |