1. Il Consiglio Comunale č dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunitā, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua reale applicazione. 2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge 25 marzo 1993, n. 81. 3. Il Consiglio Comunale esercita le potestā e le competenze stabilite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e dallo Statuto. Svolge, altresė, le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalitā e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. 4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Provvede direttamente qualora la normativa lo stabilisca alla nomina degli stessi. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare. 5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicitā, trasparenza e legalitā al fini di assicurare imparzialitā e corretta gestione amministrativa. 6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalitā di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari. |