1. In conformitą a quanto stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e nel rispetto del principio di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione delle risorse assegnate, spetta ai dirigenti organizzare e dirigere gli uffici e i servizi comunali loro affidati. 2. Spetta inoltre ai dirigenti: a) garantire le valutazioni tecniche idonee al perseguimento degli obbiettivi stabiliti dalla Amministrazione; b) svolgere le attivitą di esecuzione delle deliberazioni, delle leggi e dei regolamenti nonchč adottare gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, di natura vincolata o comportanti attivitą discrezionali di natura puramente tecnica, semprechč tali attivitą non siano riservate dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti agli organi elettivi dell'ente; c) presiedere le commissioni di gara esperite mediante asta pubblica o licitazione privata nonchč quelle ad essi affidate dal regolamento di contabilitą; d) presiedere le commissioni di concorso relative al personale da assegnare ai settori di loro competenza, con esclusione di quelle relative al personale delle qualifiche dirigenziali; e) stipulare, nei casi e nei modi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale. 3. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e contabile nonchč della efficacia ed efficienza della gestione, in rapporto agli obbiettivi indicati dagli organi elettivi. |