Comuni Italiani Art. 90 - Il Regolamento di Organizzazione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VII - Ordinamento e Organizzazione degli Uffici
Art. 90 - Il Regolamento di Organizzazione
1. Il regolamento di organizzazione stabilisce:
a) la dotazione organica del personale, definendo anche modi e forme con le quali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, la Giunta propone al Consiglio le eventuali modifiche, ovvero adotta, nei casi previsti, i provvedimenti di mobilità interna;
b) l'articolazione delle unità organizzative del Comune, nonchè le loro aggregazioni, e le dotazioni organiche e di personale necessarie per ciascuna di esse;
c) le modalità e i criteri da seguire per l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali per la attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi dell'ente;
d) i modi e le forme in base alle quali il Segretario generale può svolgere le funzioni di coordinamento delle attività attribuite ai dirigenti, ad esso assegnate dalle leggi e dallo Statuto.
 
Altri Articoli:
Art. 91 - Il Segretario Generale
Art. 89 - Struttura Organizzativa del Comune
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