Art. 77 - Le Istituzioni. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali Capo III - Le Istituzioni
Art. 77 - Le Istituzioni
1. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, del quale il Comune può avvalersi per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. La costituzione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. La delibera deve definire l'ambito di attività dell'istituzione, i mezzi finanziari e il personale ad essa assegnato, nonchè le ragioni di carattere funzionale, economico e sociale che consigliano la gestione dei servizi tramite l'istituzione.
3. Nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, l'istituzione ha la capacità di compiere gli atti necessari per il raggiungimento dei propri scopi.