Comuni Italiani Art. 74 - Durata in Carica e Revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Capo II - Le Aziende Speciali
Art. 74 - Durata in Carica e Revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione
1. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale e restano in carica fino alla nomina dei successori. In caso di decadenza, per qualunque causa, del Presidente o dei Consiglieri, si deve provvedere alla loro sostituzione entro 45 giorni dal verificarsi della causa di cessazione, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo.

2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Consiglio Comunale su proposta motivata della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali e approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune nei casi di gravi e persistenti violazioni degli obblighi di legge o di Statuto, di rilevante contrasto con le direttive approvate dal Consiglio Comunale, di accertata e grave insufficienza nella conduzione dell'Azienda, di persistente e grave violazione dei corretti criteri di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione.

3. Il Consiglio Comunale con le modalità e per le cause di cui ai commi precedenti può altresì revocare il solo Presidente o singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Il Presidente
Art. 73 - Gli Organi delle Aziende Speciali
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