Art. 71 - Compiti della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini
Statuto Comune di Bolzano
Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali Capo II - Le Aziende Speciali
Art. 71 - Compiti della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale, sentita la commissione consiliare competente, approva: - la delibera del Consiglio di Amministrazione concernente il piano-programma di cui all'articolo 3 L. 23.4. 1981 n. 153; - il bilancio pluriennale; - il bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportino nuove spese; - il conto consuntivo; - l'assunzione di mutui; - le convenzioni con altri enti locali che comportano parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale; - la partecipazione o costituzione di societą di capitali per l'espletamento di attivitą strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.
2. Il Consiglio di Amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi e dei servizi e sulle conseguenze che le variazioni apportano all'equilibrio tra costi comprensivi della rimunerazione del capitale conferito dal Comune e ricavi.
3. Il Consiglio Comunale disattende il parere espresso dall'azienda con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi addotti dall'azienda di diversa valutazione in ordine alle politiche aziendali; di copertura di eventuali costi sociali o di provata disponibilitą di forme di finanziamento aggiuntive. La deliberazione riguardante le tariffe, approvata dal Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata con propria deliberazione dalla Giunta Comunale prima di entrare in vigore.