Comuni Italiani Art. 69 - Le Aziende Speciali. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Capo II - Le Aziende Speciali
Art. 69 - Le Aziende Speciali
1. L'azienda speciale č ente strumentale del Comune, dotato di personalitā giuridica e di autonomia imprenditoriale.

2. La costituzione delle aziende speciali č deliberata dal Consiglio comunale. La deliberazione deve indicare il servizio o i servizi pubblici per i quali l'azienda viene istituita. L'eventuale assegnazione all'azienda di nuovi servizi o la sottrazione dall'azienda di servizi da essa gestiti devono essere sempre deliberate dal Consiglio comunale.

3. La delibera che istituisce una nuova azienda, oltre ad indicare le motivazioni di carattere economico e finanziario richieste dalle disposizioni vigenti, deve definire il capitale di dotazione conferito, nonchč i mezzi di finanziamento ed il personale dipendente dal Comune eventualmente trasferito.

4. Il Consiglio comunale delibera lo Statuto dell'Azienda. Delibera inoltre le eventuali successive modificazioni dello stesso, sentito comunque il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda o su proposta di questo.

5. Nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'azienda spetta al Comune, nella suddivisione delle competenze stabilite dalla legge o dallo Statuto:
a) determinare le finalitā e gli indirizzi che l'Azienda deve perseguire;
b) emanare le direttive necessarie a garantire, nel rispetto del pareggio di bilancio, il raggiungimento degli obbiettivi di interesse generale della collettivitā che l'assunzione dei servizi pubblici deve soddisfare;
c) approvare gli atti fondamentali indicati nello Statuto dell'Azienda fra i quali sono ricompresi comunque: il piano-programma annuale; il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonchč la relativa relazione previsionale; il conto consuntivo; le convenzioni con gli enti locali che comportino l'estensione del servizio oltre il territorio del Comune; la partecipazione a societā di capitali ovvero la costituzione di nuove societā;
d) esercitare la vigilanza sull'attivitā dell'Azienda;
e) verificare i risultati di gestione;
f) assicurare la copertura preventiva degli eventuali costi sociali;
g) esercitare ogni altra funzione ad esso spettante in base alla normativa vigente.

6. Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le funzioni previste e disciplinate in questo articolo sono esercitate secondo le modalitā stabilite dal regolamento o, nell'ambito della sua competenza, dallo Statuto dell'Azienda.

 
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