1. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere dagli organi e dagli uffici del Comune, delle Circoscrizioni e delle Istituzioni copia di ogni atto o documento nonchè notizia che ritenga rilevante in rapporto alla questione che sta trattando. 2. Al Difensore Civico non può essere opposto dai soggetti di cui al comma precedente il segreto d'ufficio, se non nei casi espressamente previsti dalle leggi. 3. Il Difensore Civico deve essere sempre considerato come soggetto interessato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento e di accesso agli atti amministrativi. Ove egli lo ritenga necessario per ragioni d'ufficio, ha sempre diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi. 4. Rispetto alle aziende speciali, agli enti pubblici che gestiscono servizi comunali e a soggetti privati concessionari di servizi comunali, il Difensore Civico ha diritto di ottenere, compatibilmente con le leggi vigenti, copia degli atti e dei documenti nonchè ogni notizia utile allo svolgimento della sua attività. 5. Il Difensore Civico, nel caso in cui nell'ambito della sua attività riscontri disfunzioni a danno degli utenti dei servizi pubblici o violazione delle clausole di concessione provvede a segnalarla immediatamente al Sindaco affinchè siano tempestivamente adottati i provvedimenti necessari e le misure opportune. 6. Il Difensore Civico deve presentare annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta. La relazione del Difensore Civico deve essere discussa dal Consiglio comunale entro 1 mese dalla sua presentazione. Il Difensore Civico ha il diritto di presenziare personalmente alla seduta del Consiglio a questo fine convocata. |