1. Nelle materie di propria competenza e con riguardo ai procedimenti amministrativi che concernono l'adozione di provvedimenti puntuali che incidono su specifiche situazioni giuridiche soggettive, il Comune assicura e garantisce la partecipazione degli interessati secondo le forme, i modi e i principi previsti dall'ordinamento, dalle leggi in vigore e in particolare dalla L.R. 13/1993. 2. Nel rispetto di quanto disposto nel comma precedente, il regolamento disciplina i casi, i modi e le forme con i quali i destinatari e gli interessati al provvedimento possono esercitare il diritto ad essere sentiti dal responsabile del procedimento e ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento. 3. L'Amministrazione comunale, nell'ambito e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, può stipulare con i privati interessati all'adozione di un provvedimento accordi che ne determinino il contenuto o che si sostituiscano al provvedimento stesso. 4. Al di là dei casi previsti nei commi precedenti, l'Amministrazione assicura, secondo le norme del regolamento, che ai procedimenti amministrativi che toccano interessi collettivi e diffusi possano partecipare le Associazioni e gli altri organismi di partecipazione specificamente qualificati ad intervenire nei settori oggetto dei provvedimenti. 5. In conformità e nei limiti di quanto disposto dal regolamento, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, che possa avere un pregiudizio dal provvedimento, può chiedere di intervenire nel procedimento. 6. Ogni eventuale futuro sviluppo della legislazione regionale o statale in materia di partecipazione al procedimento amministrativo è immediatamente applicato dal Comune, anche indipendentemente dalla revisione formale del presente Statuto. |