Comuni Italiani Art. 44 - Forme di Consultazione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo IV - Gli Istituti di Partecipazione e il Difensore Civico
Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto all'Informazione
Art. 44 - Forme di Consultazione
1. Per valorizzare il ruolo e l'attività delle libere forme associative, nonchè per facilitare e favorire l'aggregazione di interessi diffusi o l'espressione di esigenze collettive di gruppi di cittadini, il Comune può istituire forme, anche permanenti, di consultazione per aree territoriali. Il regolamento per la partecipazione stabilisce casi e modi nei quali a tali forme di consultazione si può fare ricorso in ordine alla predisposizione di atti di indirizzo di particolare rilevanza per la comunità o che riguardino l'organizzazione o la costituzione di servizi di specifico rilievo sociale

2. Ove necessario, spetta al Sindaco fare in modo che i risultati delle diverse forme di consultazione siano tempestivamente esaminati dal Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione e dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Analoghe forme di consultazione possono essere indette, secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento e da quello sulla partecipazione, anche dai Consigli di circoscrizione. In tal caso spetta al Presidente della Circoscrizione assicurare il rispetto della norma di cui al comma precedente.

 
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