Comuni Italiani Art. 37 - Scioglimento dei Consigli di Circoscrizione. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo III - Gli Organi di Decentramento
Art. 37 - Scioglimento dei Consigli di Circoscrizione
1. I Consigli di circoscrizione possono essere sciolti quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio comunale adottata secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento, essi insistano in gravi e persistenti violazioni delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Sono inoltre sciolti quando non siano più in grado di funzionare per le dimissioni o la decadenza di più di metà dei Consiglieri assegnati ovvero quando non abbiano provveduto ad eleggere il Presidente entro 30 giorni dalla prima convocazione del Consiglio circoscrizionale o dalla prima seduta del Consiglio successiva alle dimissioni del Presidente in carica.

2. Lo scioglimento è dichiarato dal Consiglio comunale con maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati espressi a scrutinio palese ed è disposto con ordinanza motivata del Sindaco. Lo scioglimento dei Consigli circoscrizionali determina la cessazione delle funzioni di tutti gli organi della circoscrizione.

3. Lo scioglimento può essere altresì disposto, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti, anche nel caso in cui si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi attribuiti o delegati alle Circoscrizioni, ovvero nell'uso delle risorse ad esse assegnate. In questi casi tuttavia, prima di adottare la delibera di scioglimento, il Consiglio comunale deve assicurare ai Consigli di circoscrizione un congruo termine per esprimere il loro avviso sulle contestazioni sollevate con la diffida adottata dal Sindaco ai sensi del primo comma. Il regolamento sul decentramento stabilisce le disposizioni da applicare in questi casi.

4. Contestualmente allo scioglimento dei Consigli circoscrizionali, il Consiglio comunale stabilisce la data delle elezioni per il loro rinnovo, da tenersi comunque entro 90 giorni dalla esecutività dell'ordinanza sindacale di cui al 2° comma.

5. Fino all'elezione del Presidente del nuovo Consiglio tutte le funzioni dei disciolti organi della Circoscrizione sono esercitate dal Sindaco o da un suo delegato. Gli atti che prevedono impegni di spesa sono adottati dalla Giunta comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - I Presidenti di Circoscrizione
Art. 36 - Il Consiglio di Circoscrizione
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