1. Il Sindaco opera per consentire agli utenti, in ogni periodo dell'anno e nell'ambito di fasce orarie adeguate, la più ampia utilizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale e sentiti gli Enti le Associazioni di categoria e quelle rappresentative dei consumatori, quelle ambientaliste e la Commissione pari opportunità, coordina gli orari degli uffici, dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali. Determina, in conformità alle leggi e alle competenze assegnate dalla Provincia autonoma, l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne predispone, ove previsto, i programmi di apertura per turni. 3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può: a) acquisire presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni, documenti e notizie, anche di carattere riservato. b) promuovere indagini e verifiche amministrative. c) disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso Aziende, Enti, Istituzioni, società e Consorzi ai quali partecipa il Comune, nonchè presso i concessionari dei servizi comunali. |