1. Ciascun/a Consigliere/a deve appartenere ad un gruppo consiliare. 2. I gruppi consiliari sono costituiti secondo le modalità fissate dal regolamento del Consiglio. In ogni caso i Gruppi consiliari devono costituirsi entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti. 3. Entro i cinque giorni successivi alla loro costituzione tutti i gruppi consiliari devono provvedere ad indicare per iscritto al Segretario Generale il nominativo del/della Consigliere/a Capogruppo, anche agli effetti di quanto disposto dall'art.51 comma 3 della L.R. 1/1993. In difetto, si intenderà per Capogruppo il/la Consigliere/a che in ciascuna lista ha ottenuto il più alto numero di preferenze. La nomina di ciascun Capogruppo è notificata al Sindaco che ne dà formale comunicazione al Consiglio. Le stesse modalità devono essere rispettate nel caso di variazioni che intervengano nel corso della legislatura. 4. Per quanto possibile, ai Gruppi deve essere assicurata la disponibilità delle risorse organizzative e strumentali necessarie per il loro funzionamento nonchè locali idonei nella Casa Comunale o in prossimità di essa. 5. Compatibilmente con le disponibilità economiche e secondo le modalità stabilite dal Regolamento, il bilancio comunale deve prevedere annualmente un contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari. 6. Il regolamento stabilisce le modalità di gestione e di rendiconto del fondo di cui al comma precedente. |