Comuni Italiani Art. 12 - Composizione, Elezione, Durata in Carica e Scioglimento. Mezzi e Dotazione Finanziaria del Consiglio. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Art. 12 - Composizione, Elezione, Durata in Carica e Scioglimento. Mezzi e Dotazione Finanziaria del Consiglio
1. La composizione, l'elezione, la convocazione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere alla sovraintendenza delle funzioni amministrative di supporto concernenti il Consiglio, all'attività di coordinamento del Consiglio con le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, nonchè ai rapporti con gli organismi di partecipazione e i rappresentanti del Comune in enti o organismi esterni.

3. Il Consiglio Comunale ha dotazioni strumentali, finanziarie e di personale secondo le modalità e le forme previste dai regolamenti.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Comunale e dei Suoi Organi
Art. 11 - Il Consiglio Comunale
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