Comuni Italiani Art. 105 - Gestione Provvisoria. Statuto Comunale di Bolzano (Provincia di Bolzano - Trentino-Alto Adige). La carta fondamentale dei cittadini bolzanini

Statuto Comune di Bolzano

Titolo VIII - Revisione Economico-Finanziaria, Patrimonio, Contratti, Bilancio e Contabilità
Capo III - Gestione Finanziaria, Bilancio e Conto Consuntivo
Art. 105 - Gestione Provvisoria
1. Spetta al Consiglio comunale autorizzare con apposita deliberazione la gestione provvisoria del bilancio.

2. La gestione provvisoria del bilancio può essere autorizzata nel caso in cui il bilancio di previsione non divenga esecutivo entro il 31 dicembre e in ogni caso non può superare i due mesi.

3. Durante la gestione provvisoria del bilancio:
a) non possono essere impegnate per ciascun capitolo somme superiori agli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge;
b) non possono essere liquidati mensilmente pagamenti in conto competenza per un importo superiore a un dodicesimo delle somme impegnabili con l'eccezione delle spese non frazionabili.

 
Altri Articoli:
Art. 106 - Equilibrio di Gestione
Art. 104 - Bilancio e Programmazione Finanziaria
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