1. La gestione finanziaria si svolge nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale deliberati dal Consiglio comunale. 2. Nell'ambito della autonomia finanziaria riconosciuta al Comune dalla legge, la copertura delle spese per singoli servizi pubblici deve essere, nella misura massima possibile, coperta mediante tariffa. 3. In ogni caso le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa attestazione, da parte del dirigente responsabile, dell' esistenza e dell' adeguatezza della copertura finanziaria. 4. Il Comune può contrarre mutui a carico del bilancio comunale solo indicando, con apposita delibera, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'ammortamento e il pagamento degli interessi. Ogni spesa che, in esecuzione dei programmi approvati dal Consiglio, comporti l'assunzione di mutui richiede l'approvazione da parte della Giunta di apposito piano finanziario redatto in conformità alla previsione dell'art.30 della L.R. 1/1993. I piani finanziari cosi approvati costituiscono, per i due anni successivi all'attivazione dell'investimento o alla erogazione della spesa, allegato della relazione previsionale e programmatica presentata dalla Giunta e approvata dal Consiglio contestualmente al bilancio preventivo. |