1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni, agli affitti ed alle convenzioni relativi alla attivitą istituzionale ed alla gestione del patrimonio, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti. 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e la disponibilitą dei mezzi finanziari eventualmente necessari; c) le modalitą di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche ed i motivi che ne sono alla base. 3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunitą Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico. 4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente nominato, di volta in volta, dal Sindaco |