1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti composto di tre membri, prescelti in conformitą a quanto dispone l'art.57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e statuto, al loro incarico. 3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformitą a quanto previsto dal presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolaritą contabile e finanziaria della gestione. 4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, rispondono della veritą delle loro attestazioni, esprimono il loro parere sul bilancio di previsione e possono avanzare proposte sulla attivitą economico - finanziaria dell'ente. Ove riscontrino gravi irregolaritą nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale. 6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo. 7. Il regolamento di contabilitą potrą prevedere casi particolari di controllo della gestione ad opera dei revisori e la loro periodicitą, la redazione di specifiche relazioni oltre a quella prevista dalla legge sul conto consuntivo, nonchč la partecipazione dei Revisori ai procedimenti che abbiano rilevanza economico contabile. |