1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che č riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed č suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione. 2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione. 3. Il bilancio pluriennale viene redatto per programmi, ed in funzione degli obbiettivi di efficacia. Comprende i seguenti elementi essenziali: a) la misura del riflesso degli investimenti sull'efficacia dei servizi; b) la valutazione della situazione indotta sul piano finanziario; c) la conseguente situazione economica sull'utilizzo delle risorse e sul loro reperimento. 4. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per i primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrā data allo stesso attuazione 5 Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa. 6. Il programma viene aggiornato annualmente in conformitā ai bilanci annuali e pluriennali. Il programma č soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalitā di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio comunale. 7. Il programma č soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalitā di cui ai commi quarto e quinto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio comunale. |