1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, nel caso di competenza primaria del Comune capoluogo, promuove, nell'ambito degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la conclusione di accordi di programma. 2. L'accordo di programma č uno strumento di cooperazione fra amministrazioni e soggetti pubblici consistente nell'unanime consenso degli stessi sulle azioni, attivitā, tempi, modalitā, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso con al realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento. 3. Il Sindaco promuove una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilitā di definire l'accordo di programma. 4. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale č espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. 5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. |