1. La gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale, è effettuata a mezzo di Aziende speciali costituite con deliberazione del Consiglio Comunale. 2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. I regolamenti, che disciplinano l'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale, vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione delI'Azienda. 3. Organi dell'azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. 4. La nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, la cui. composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, spetta al Sindaco. Il Direttore, cui compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità, è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 5. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune la carica di revisore dei conti, nonché i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali. 6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali connessi a scelte del Comune stesso e correlati alla natura del servizio. La vigilanza sull'Azienda speciale è esercitata dal Consiglio Comunale. 7. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 8. Lo statuto dell'azienda prevede l'adozione delle forme più adeguate di controllo della gestione e stabilisce le modalità di verifica alle quali concorre un apposito organo di revisione dei conti. 9. Il Consiglio Comunale provvede all'approvazione degli statuti delle Aziende speciali esistenti sentito il Consiglio di Amministrazione delle Aziende stesse. |