Comuni Italiani Art. 39. Statuto Comunale di Mantova (Provincia di Mantova - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini mantovani

Statuto Comune di Mantova

Titolo II
Capo IV - La Giunta Comunale
Sezione II: Attribuzioni e Funzionamento
Art. 39
1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. I Revisori dei Conti al fine di meglio espletare le funzioni loro attribuite dalle leggi, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Giunta. Possono altresì essere chiamati, senza diritto di voto, i dirigenti, i capigruppo, i presidenti delle circoscrizioni delle istituzioni e delle aziende nonché altri che il Sindaco riterrà utile invitare in relazione all'argomento da trattare.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall' art. 29 del presente Statuto.

 
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