Statuto Comune di Mantova
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Titolo I Capo I - Principi Fondamentali
| Art. 3 - Finalitą
| 1. Il Comune di Mantova: a) fonda la propria azione sui principi di libertą, di uguaglianza, di solidarietą e di giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica e dal diritto internazionale e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione; b) individua nella pace un valore fondamentale che va difeso e divulgato con iniziative concrete, anche di cooperazione internazionale; c) in armonia con l'idea di unitą dell'Europa intrattiene rapporti culturali e sociali con comuni di altri paesi; d) opera per conseguire il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese; e) riconosce e favorisce la partecipazione delle forme associate dei cittadini alla vita della comunitą, sostiene il libero svolgimento della attivitą dei gruppi, delle istituzioni locali, promuove lo sviluppo economico e sociale della cittą; f) favorisce forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province, gli altri enti, pubblici o privati, e, particolarmente, con i comuni limitrofi, al fine di realizzare le proprie finalitą. |
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