1. Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno Commissioni permanenti con funzioni propositive, consultive e referenti in ordine agli atti di competenza del Consiglio di cui una specifica per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. 2. Il regolamento stabilisce il numero, la composizione, la competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e delle commissioni. 2/bis.Il Consiglio Comunale individua altresì le Commissioni Consiliari Permanenti, aventi funzioni di controllo o di garanzia le cui presidenze sono da attribuire alle opposizioni. 3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, audizioni di persone, anche al fine di vigilare sull'attuazione delle deliberazioni consiliari sull'attività dell'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. 4. Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti. Possono altresì richiedere la presenza di altre persone qualificate, secondo le modalità stabilite dal regolamento. 5. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i Presidenti delle Circoscrizioni possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno diritto di voto i soli componenti delle Commissioni, in ragione proporzionale ai gruppi consiliari che rappresentano. 6. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. |