Art. 67 - Partecipazione di Soggetti Non Iscritti nel Registro dei Residenti. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi
Statuto Comune di Bergamo
Titolo VI - Partecipazione e Decentramento Capo I - Istituti di Partecipazione Sezione II - Le Forme della Partecipazione
Art. 67 - Partecipazione di Soggetti Non Iscritti nel Registro dei Residenti
1. I cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, possono partecipare alla vita pubblica locale attraverso gli istituti previsti dal presente capo ad eccezione dell'istituto del referendum.