Comuni Italiani Art. 65 - Referendum. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo VI - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Sezione II - Le Forme della Partecipazione
Art. 65 - Referendum
1. Il sindaco indice il referendum su richiesta del consiglio o della giunta, nelle materie di rispettiva competenza o su richiesta di almeno il 3% dei cittadini elettori in caso di referendum consultivo e di almeno il 5% in caso di referendum abrogativo.

2. Il referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale che siano già oggetto di trattazione da parte del Comune; non è ammesso referendum sullo statuto, sulle materie attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, la disciplina del funzionamento degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali, la costituzione di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione pubblica o consorzi, le nomine e gli incarichi, le contrazioni di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché su quelle in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali e su quelle che siano già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio.

3. Il procedimento del referendum è disciplinato dal regolamento.

4. Il regolamento deve comunque prevedere:
a) che i promotori del referendum non siano inferiori a cento cittadini ovvero a due associazioni repertoriate con non meno di cento iscritti ciascuna;
b) che l'ammissibilità del quesito sia pronunciata da una apposita commissione;
c) che le votazioni per i referendum si tengano entro 12 mesi dalla dichiarazione di validità della richiesta di referendum, salvo diversa delibera del consiglio comunale, in casi di particolare urgenza;
d) che il referendum sia valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto;
e) che il risultato del referendum sia vincolante solo se abrogativo;
f) che l'organo competente debba adottare le proprie determinazioni, a maggioranza dei propri componenti, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum. Se il provvedimento è adottato dalla giunta comunale, il sindaco deve riferirne al consiglio.

5. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione di deliberazioni o determinazioni sulla materia oggetto della consultazione.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - Partecipazione degli Interessati
Art. 64 - Consultazioni
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