1. Il sindaco indice il referendum su richiesta del consiglio o della giunta, nelle materie di rispettiva competenza o su richiesta di almeno il 3% dei cittadini elettori in caso di referendum consultivo e di almeno il 5% in caso di referendum abrogativo. 2. Il referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale che siano già oggetto di trattazione da parte del Comune; non è ammesso referendum sullo statuto, sulle materie attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, la disciplina del funzionamento degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali, la costituzione di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a prevalente partecipazione pubblica o consorzi, le nomine e gli incarichi, le contrazioni di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché su quelle in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali e su quelle che siano già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo triennio. 3. Il procedimento del referendum è disciplinato dal regolamento. 4. Il regolamento deve comunque prevedere: a) che i promotori del referendum non siano inferiori a cento cittadini ovvero a due associazioni repertoriate con non meno di cento iscritti ciascuna; b) che l'ammissibilità del quesito sia pronunciata da una apposita commissione; c) che le votazioni per i referendum si tengano entro 12 mesi dalla dichiarazione di validità della richiesta di referendum, salvo diversa delibera del consiglio comunale, in casi di particolare urgenza; d) che il referendum sia valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto; e) che il risultato del referendum sia vincolante solo se abrogativo; f) che l'organo competente debba adottare le proprie determinazioni, a maggioranza dei propri componenti, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum. Se il provvedimento è adottato dalla giunta comunale, il sindaco deve riferirne al consiglio. 5. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione di deliberazioni o determinazioni sulla materia oggetto della consultazione. |