1. Il sindaco, con motivato provvedimento, può revocare il consiglio di amministrazione o singoli componenti. 2. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al sindaco e hanno efficacia immediata. 3. Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. 4. Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari, si provvede con le stesse modalità della nomina. Il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio stesso. |