Comuni Italiani Art. 44 - Revoca e Dimissioni. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo V - Attività Amministrativa
Capo I - Servizi
Sezione II - Le Aziende Speciali
Art. 44 - Revoca e Dimissioni
1. Il sindaco, con motivato provvedimento, può revocare il consiglio di amministrazione o singoli componenti.

2. Le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione sono presentate per iscritto al sindaco e hanno efficacia immediata.

3. Le dimissioni del presidente o della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

4. Alla surrogazione del consiglio o dei singoli consiglieri revocati o dimissionari, si provvede con le stesse modalità della nomina. Il nuovo consiglio di amministrazione o i suoi componenti nominati in surrogazione durano in carica fino alla scadenza originaria del consiglio stesso.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Direttore
Art. 43 - Consiglio di Amministrazione delle Aziende Speciali
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