Art. 20 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi
Statuto Comune di Bergamo
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo III - La Giunta Comunale
Art. 20 - Cessazione di Singoli Componenti della Giunta
1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.
2. Le dimissioni vanno indirizzate per iscritto al sindaco e acquisite al protocollo del Comune; hanno efficacia decorsi tre giorni dalla data di presentazione.
3. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono disposte dal sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.