1. Il consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge nel suo seno, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica, il presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto. Dopo aver esperito una votazione senza che sia stato ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, il presidente viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 2. Il presidente del consiglio comunale convoca, presiede e dirige i lavori e le attivitā del consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il sindaco. 3. Il presidente č tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 4. Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e svolge, inoltre, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento. 5. Il consiglio nomina nel suo seno, a maggioranza dei presenti, un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. |