Comuni Italiani Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 12 - Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti composte esclusivamente da consiglieri, nominati dal consiglio comunale con criterio proporzionale, in modo da assicurare che all'interno di ogni commissione ogni gruppo sia rappresentato.

2. Le commissioni hanno poteri consultivi, propositivi, istruttori e redigenti, secondo le norme stabilite nel regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

4. Il regolamento stabilisce il numero e le competenze delle commissioni permanenti, corrispondenti a materie o a settori omogenei di materie, da individuare sulla base della struttura organizzativa del Comune.

5. Il regolamento disciplina altresė la composizione ed il funzionamento delle commissioni.

6. Il numero dei voti a disposizione di ciascun consigliere nelle commissioni č proporzionale al numero dei voti spettanti al gruppo di appartenenza in consiglio, ad eccezione di quanto previsto per la commissione Trasparenza.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Commissioni Speciali
Art. 11 - Gruppi Consiliari
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