Comuni Italiani Art. 10 - Decadenza dei Consiglieri. Statuto Comunale di Bergamo (Provincia di Bergamo - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini bergamaschi

Statuto Comune di Bergamo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 10 - Decadenza dei Consiglieri
1. Il consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione a sei sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi.

2. La mancata partecipazione ad almeno il 30% delle sedute consiliari nel corso dell'anno solare costituisce, altresė, causa di decadenza dalla carica.

3. Le assenze devono essere giustificate facendo pervenire al presidente del consiglio le motivazioni scritte.

4. L'autosospensione dichiarata dal consigliere durante una seduta del consiglio comunale o la mancata partecipazione alla seduta come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.

5. La decadenza del consigliere viene dichiarata dal consiglio comunale, previa contestazione scritta all'interessato da parte del Presidente ed audizione dello stesso o esame degli eventuali scritti difensivi pervenuti, sulla base di una proposta formulata dal Presidente e nei termini previsti dal regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Gruppi Consiliari
Art. 9 - I Consiglieri Comunali
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