1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal titolo IV della seconda parte dello statuto, gli atti soggetti a pubblicazione e le forme della medesima, i casi di esclusione del diritto di accesso ai sensi dell'art.63, comma 3, e le modalità per la presentazione e l'esame delle domande di accesso ai sensi dell'art.64 sono stabiliti con delibera di Giunta, su proposta del Sindaco, adottata entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello statuto. 2. Fino alla designazione degli uffici deputati a raccogliere le domande del pubblico ai sensi dell'art. 64, comma 2, le stesse vanno presentate alle strutture competenti per materia. |