Comuni Italiani Art. VI. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Disposizioni Transitorie e Finali
Art. VI
1. Alla prima elezione del difensore civico si procede entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'elezione e l'attività del difensore civico, un'apposita delibera programmatica del Consiglio, adottata prima dell'elezione del difensore civico, stabilisce i termini di cui all'articolo 11, comma 1, e 19, comma 3, nonchè il trattamento economico e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico medesimo.

 
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