1. Alla prima elezione del difensore civico si procede entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello statuto. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'elezione e l'attività del difensore civico, un'apposita delibera programmatica del Consiglio, adottata prima dell'elezione del difensore civico, stabilisce i termini di cui all'articolo 11, comma 1, e 19, comma 3, nonchè il trattamento economico e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico medesimo. |