Comuni Italiani Art. 97 - Servizi di Base e Funzioni Delegate. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo VII - Decentramento
Art. 97 - Servizi di Base e Funzioni Delegate
1. E' attribuita ai Consigli di zona la gestione dei servizi di base, interessanti la zona. Tra essi sono comunque compresi i servizi alla persona, la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, l'edilizia di interesse zonale. Il regolamento comunale può attribuire ai Consigli di zona la gestione di altri servizi e la competenza per altri interventi.

2. I Consigli di zona sono competenti a deliberare gli atti necessari per la gestione dei servizi ad essi attribuiti, ivi compresi quelli volti a disciplinare l'uso dei beni e delle risorse assegnate per lo svolgimento di tali servizi.

3. La gestione dei servizi di cui al comma 1 deve conformarsi agli obiettivi e agli indirizzi definiti con la delibera quadro di cui all'art. 94, comma 2.

4. Il regolamento di contabilità definisce le modalità per la gestione della spesa da parte dei presidenti del Consiglio di zona e dei dirigenti responsabili degli uffici di zona.

5. Il Consiglio di zona approva annualmente e trasmette al Consiglio comunale una relazione sui servizi di base attribuiti alla sua gestione.

6. La Giunta e il Sindaco delegano ai Consigli di zona, in conformità al regolamento, altre funzioni di propria competenza, o dispongono che altre competenze attribuite ai dirigenti comunali siano esercitate in via decentrata dai dirigenti responsabili degli uffici di zona.

7. Sulle proposte di deliberazione dei Consigli di zona concernenti la gestione dei servizi di base ad essi attribuiti o le altre funzioni delegate ai sensi del comma 6 è richiesto il parere del dirigente responsabile degli uffici di zona in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica e contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. I fondi destinati nel bilancio comunale al finanziamento delle attività dei Consigli di zona, o quote degli stessi, sono messi a disposizione di questi all'inizio dell'esercizio, anche provvisorio, del bilancio annuale sulla scorta di apposita deliberazione della Giunta.

9. I Consigli di zona limitrofi possono realizzare tra loro forme di collaborazione anche permanenti.

10. In ogni zona sono messi a disposizione del pubblico i mezzi tecnici necessari per accedere direttamente agli uffici del difensore civico e riceverne le comunicazioni.

 
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