1. Ai Consigli di zona sono assicurate adeguate risorse finanziarie, tecniche e di personale per un efficace svolgimento delle attivitā di loro competenza. 2. A tal fine, la Giunta consulta la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 98 sulla predisposizione del bilancio. Subito dopo l'approvazione di questo da parte del Consiglio, la Giunta predispone, sentita la medesima conferenza, una delibera-quadro relativa all'insieme delle attivitā dei Consigli di zona, contenente il piano annuale di utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche e di personale disponibili per l'esercizio di tali attivitā. Tale delibera č approvata dal Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento. 3. Agli uffici di zona č preposto un dirigente, responsabile, sotto il profilo tecnico-amministrativo, dei servizi e delle attivitā svolti nella zona medesima. |