1. Il territorio del Comune č articolato in zone di decentramento, istituite per promuovere la partecipazione dei cittadini alla formazione e all'attuazione dei provvedimenti che interessano le singole zone, nonchč per gestire in modo efficiente i servizi di base ed esercitare altre funzioni delegate dal Comune, secondo le norme dettate dal regolamento nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto, anche al fine di realizzare la funzionalitą delle strutture degli uffici del Comune e la migliore utilizzazione del personale. 2. Il numero delle zone e la loro delimitazione territoriale sono determinati in modo da individuare aree integrate ed equilibrate per sviluppo del territorio, presenza di servizi e di uffici pubblici e caratteristiche degli insediamenti. 3. Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione delle zone sono definite dal Consiglio comunale. 4. Le suddivisioni amministrative della cittą, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, coincidono, di regola, con la delimitazione territoriale delle zone o ne sono multiple. |