1. I servizi pubblici sono gestiti: a) in economia; b) mediante concessione; c) mediante aziende speciali; d) mediante istituzioni; e) mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.2. Le prestazioni dei servizi possono essere altresì assicurate nei modi di cui agli articoli 89 e 90. 3. La forma di gestione è scelta dal Consiglio, previa istruttoria in commissione volta a valutare la fattibilità del progetto e le eventuali alternative, tenendo conto, oltre che dei principi di cui all'art. 79, di criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. |