1. Le associazioni di cui all'art.7 comma 1, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 1 anno, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro. 2. L'iscrizione al registro dā all'associazione il diritto alla costante informazione sull'attivitā del Comune, ai sensi dell'articolo 7, comma 6. Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'associazionismo" sulla base dei dati forniti dalle associazioni. 3. La mancata iscrizione nel registro non č in alcun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono alle associazioni. |