1. Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivitą rivolte a realizzare fini sociali e, in conformitą con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunitą locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignitą della persona. 2. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalitą di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza. 3. I regolamenti che disciplinano i servizi si conformano ai principi di cui al comma 2 e fissano i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all'organizzazione dei servizi. 4. Fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi, le modalitą di organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi si adeguano alle esigenze degli utenti. 5. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, il Comune promuove la collaborazione con i privati. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalitą e la composizione. |