1. Gli incarichi di direzione di strutture o di progetti possono essere attribuiti a persone estranee all'Amministrazione fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire quando ragioni, espressamente indicate nell'atto di incarico, richiedono il ricorso a competenze o esperienze professionali esterne. 2. Dell'intendimento di affidare tali incarichi è data notizia al pubblico, indicando il termine per la presentazione di domande o proposte sulle quali il Sindaco si esprime motivatamente. 3. Il regolamento stabilisce i criteri per l'assegnazione degli incarichi, per la definizione della natura dei relativi contratti, delle relative retribuzioni e delle incompatibilità. |