1. I dirigenti: a) sono responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti di competenza degli organi di governo; b) formulano proposte per il miglior funzionamento delle strutture; c) svolgono analisi di fattibilità e formulano proposte relative al complessivo utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecniche; d) curano le procedure di appalto e di concorso, presiedono le commissioni di gara e di concorso e stipulano i contratti.2. I dirigenti, in conformità alle direttive del Sindaco, emanano gli atti, compresi quelli autorizzativi e di spesa, corrispondenti alle attribuzioni della struttura di appartenenza, e che non siano stati attribuiti alla competenza della Giunta ai sensi dell'art. 43. Spettano comunque ai dirigenti gli atti di contenuto vincolato o che comportino discrezionalità di carattere esclusivamente tecnico, nonchè gli atti di esecuzione delle spese deliberate dagli organi di governo. 3. I dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione. 4. I dirigenti a cui è attribuita la responsabilità di una struttura organizzano e dirigono l'attività di questa, assicurando il coordinamento delle unità che ne fanno parte; dispongono delle risorse assegnate e dei tempi di lavoro; assegnano i compiti e le mansioni al personale; promuovono la mobilità orizzontale; hanno l'iniziativa del procedimento disciplinare e irrogano, nei limiti del regolamento, le sanzioni minori; redigono una relazione annuale sull'operato della struttura. 5. I dirigenti cui è attribuito l'incarico di coordinamento di un'area funzionale svolgono le funzioni ad essi affidate dal Sindaco ed esprimono, su specifica richiesta di questi, le valutazioni sul buon andamento delle strutture coordinate e sull'attività dei dirigenti e del personale delle stesse. 6. I dirigenti, preposti ad una struttura organizzativa complessa, esercitano le loro funzioni con autonomia e responsabilità. |