1. Il Comune riconosce e concorre a garantire le libertā e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti, chiede l'adempimento dei doveri di solidarietā al fine di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della comunitā, opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi. 2. Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertā e dei diritti, senza distinzione di etā, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale. 3. Il Comune promuove pari condizioni nell'accesso ai servizi organizzati o controllati dall'Amministrazione Comunale e assicura forme di tutela e promozione sociale per i cittadini in condizione o a rischio di marginalitā, secondo requisiti stabiliti in via generale. 4. Il Comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza; promuove, altresė, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali, nonchč negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti. 5. L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non costituisce in alcun caso condizione nč motivo di privilegio o di discriminazione, ai fini del godimento dei diritti e della fruizione dei servizi e delle prestazioni resi dall'amministrazione comunale, in qualsiasi forma, diretta o indiretta. |