1. Il Consiglio esercita le funzioni attribuite dalla legge secondo le norme dello statuto e dei regolamenti. 2. Inoltre, il Consiglio delibera i seguenti atti fondamentali: a) lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; c) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione. La determinazione di variazioni o di dismissioni di quote di partecipazioni non determinanti ai fini del controllo delle società è, invece, devoluta alla competenza della Giunta comunale; f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, con esclusione del loro ammontare; g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche, delle società partecipate o degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari; i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o dei dirigenti; m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. 3. Il Consiglio elegge l'ufficio di presidenza, il difensore civico e il collegio dei garanti. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. 4. Gli atti di cui al comma 2 non possono essere adottati in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio. Questi ultimi sono sottoposti a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, durante l'esercizio, a pena di decadenza. |