1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un componente l'Ufficio di Presidenza da lui designato oppure, in mancanza, dal Consigliere anziano. 2. E' Consigliere anziano, per l'espletamento dei compiti previsti dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, colui che ha ottenuto fra i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio stesso il maggior numero di voti - voti di lista più voti di preferenza - e, a parità di voti, il maggiore di età. 3. Fino all'elezione del Presidente, la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale spettano al Consigliere anziano. La convocazione del Consiglio comunale per la elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta successiva a quella di verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti o, in caso di vacanza o di dimissioni, entro dieci giorni dalla vacanza o dalla data di presentazione delle dimissioni medesime. |