1. I gruppi consiliari sono composti da non meno di 3 consiglieri. Tuttavia, all'inizio del mandato amministrativo e nella sua prima costituzione, ai consiglieri delle liste che abbiano ottenuto meno di 3 eletti sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ai gruppi consiliari, nonchè quanto previsto dal successivo comma 6. 2. Entro la prima seduta successiva alla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve dichiarare per iscritto agli Uffici della Presidenza del Consiglio il Gruppo Consiliare del quale intende fare parte. 3. I consiglieri che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun gruppo fanno parte del gruppo misto. A ciascun consigliere del Gruppo misto è garantita la manifestazione delle proprie opinioni sia nelle discussioni sia nelle dichiarazioni di voto. 4. Il consigliere subentrato nel corso della tornata amministrativa deve presentare al Presidente del Consiglio comunale la dichiarazione di cui al comma 2 entro la prima seduta successiva a quella di nomina. 5. I consiglieri, che nel corso del mandato amministrativo escono dal Gruppo consiliare prescelto, confluiscono in altro Gruppo o nel Gruppo misto, ovvero possono costituire un nuovo Gruppo con denominazione diversa da quelle esistenti, purchè composto da non meno di 3 consiglieri. 6. Il Sindaco, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assicura ai Gruppi mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni a tutti i Gruppi e alla consistenza numerica degli stessi. |