Comuni Italiani Art. 27 - Presidente del Consiglio. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo I - Il Consiglio
Art. 27 - Presidente del Consiglio
1. Il Presidente del Consiglio comunale:
a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dei singoli Consiglieri secondo le norme previste dallo Statuto;
c) convoca il Consiglio;
d) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;
e) fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;
f) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e in particolare nel rispetto della minoranza e proclama la volontą consiliare;
g) ha facoltą, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignitą di ciascun Consigliere.
 
Altri Articoli:
Art. 28 - Servizi del Consiglio
Art. 26 - Ufficio di Presidenza
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