Comuni Italiani Art. 25 - Prerogative dei Consiglieri. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo I - Il Consiglio
Art. 25 - Prerogative dei Consiglieri
1. Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o a un partito non limita la libertà di opinione e di voto del consigliere, nè fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.

3. Ogni consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo statuto e dal regolamento interno, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
b) presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni;
c) ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, nonchè dagli enti, aziende ed organismi controllati dal Comune, le notizie, le informazioni e i documenti richiesti ai fini dell'espletamento del mandato.

4. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco sono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro venti giorni e sono trattate secondo le modalità stabilite dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi. Le proposte di deliberazione di iniziativa di singoli consiglieri sono iscritte all'ordine del giorno nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento.

5. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Si intendono per sessioni dei lavori del Consiglio rispettivamente le adunanze comprese tra il settembre e il dicembre (1^ sessione), il gennaio e il periodo pasquale successivo (2^ sessione) e fra questo e il luglio di ciascun anno (3^ sessione).

6. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, per la partecipazione a consigli e commissioni consiliari, un gettone di presenza, il cui ammontare è fissato, nei limiti delle norme vigenti, con deliberazione consiliare. Ciascun consigliere comunale ha diritto, su richiesta, alla trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, il cui ammontare mensile non può superare un terzo dell'indennità spettante al Sindaco, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità per la corresponsione dell'indennità di funzione e le modalità per la decurtazione in caso d'assenza non giustificata del consigliere dalle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari.

 
Altri Articoli:
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Art. 24 - Regolamento per il Funzionamento del Consiglio
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