Comuni Italiani Art. 22 - Composizione del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo I - Il Consiglio
Art. 22 - Composizione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 60 consiglieri. Esso è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri comunali a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione - da effettuarsi nella medesima seduta - dei componenti il Consiglio.
La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo.
Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio comunale e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi.
 
Altri Articoli:
Art. 23 - Compiti del Consiglio
Art. 21 - Collegio dei Garanti
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