Parte II - L'Organizzazione del Comune Titolo I - Il Consiglio
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Art. 22 - Composizione del Consiglio Comunale
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1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 60 consiglieri. Esso è convocato e presieduto dal Presidente eletto fra i Consiglieri comunali a scrutinio segreto con maggioranza dei 2/3 nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione - da effettuarsi nella medesima seduta - dei componenti il Consiglio. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Presidente di Gruppo. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio comunale e con il voto favorevole di almeno 2/3 degli stessi. |